Diritto 

 

I reati commessi dalle forze armate italiane in tempo di pace e di guerra, vengono gestite e giudicate dai magistrati dell'ordine giudiziario. 

Abbiamo i giudici militari presso il Tribunale militare, e i procuratori militari presso la Procura militare.

Questo insieme viene racchiuso nella Magistratura militare italiana

 

 

 

TRIBUNALI MILITARI

La Magistratura militare trova origine nelle norme vigenti nel Regno di Sardegna, e successivamente estesa al Regno d'Italia. Nel 1859 venne adottato il Codice penale militare che prevedeva delle Commissioni di inchiesta per amministrare la giustizia militare, nonché dei Tribunali militari Territoriali, da Tribunali delle Truppe e da il Tribunale Supremo di Guerra. Le Commissioni d'inchiesta avevano la funzione di istruire i procedimenti penali, raccogliere le prove e proporre eventuali sanzioni. I Tribunali militari, territoriali e di truppa, avevano il compito di giudicare. Essi erano composti da sei ufficiali in servizio, compreso il presidente. L'Ufficio del Pubblico ministero era affidato da un Avvocato fiscale militare, facente capo all'Avvocato generale militare, che svolgeva le funzioni di pubblico ministero presso il Tribunale supremo militare di guerra. 

 

 

Le riforme: 1981 e 2007 

Con la legge 7 maggio 1981 n. 180 venne prevista una profonda riforma dell'ordinamento giudiziario militare di pace, che li ha assimilati a quelli ordinari e li ha sottoposti alle stesse guarantigie e discipline. Infatti, la legge 30 dicembre 1988 n. 561 ha istituito il Consiglio della magistratura militare quale organo amministrativo di autogoverno dei magistrati militari con compiti identici al Consiglio Superiore della Magistratura per quelli ordinari.

Infine, la legge 24 dicembre 2007 n. 244, art. 2, commi da 603 a 611, ha modificato la struttura dei Tribunali, riducendoli, e il numero dei componenti del Consiglio della Magistratura Militare. La modifica si è resa necessaria per l'abolizione della leva obbligatoria che, professionalizzando le Forze armate italiane, aveva diminuito drasticamente il numero di militari sottoposti a questi Tribunali.

 

I Tribunali militari sono stati oggetto di una profonda riforma, da parte della legge 24 dicembre 2007 n. 244, art. 2, comma 603 e ss., che li ha fortemente ridotti di numero e accorpati. La riforma doveva entrare in vigore il 1º luglio 2008. Questa la situazione in seguito alla riforma:

    1  i Tribunali e le Procure passano da 9 a 3: Verona, Roma e Napoli. Sono soppressi i Tribunali militari e le Procure militari della Repubblica di                         Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo.

    2 La competenza territoriale del Tribunale militare e la Procura militare di Verona è relativa alle regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna;

    3  il Tribunale militare e la Procura militare di Roma assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna;

    4 il Tribunale militare e la Procura militare di Napoli assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

    5  Le Sezioni di Corti d'appello militari di Verona e Napoli sono soppresse, e i relativi uffici della Procura Generale militare della Repubblica, sono unificate nell'unica Corte d'appello di Roma, con competenza su tutto il territorio nazionale.

 

 

Le attribuzioni e le funzioni dei Magistrati militari sono stati uniformati a quelli ordinari. Infatti, l'art. 1 della legge n. 180 del 1981 ha esteso ai magistrati militari le medesime garanzie e le stesse norme di avanzamento previste per la magistratura ordinaria. Per tale ragione, la presidenza degli organi giudiziari militari è affidata ad un magistrato militare e non più ad un ufficiale. Nei Tribunali, e nelle Corti, il collegio giudicante è stato ridotto a tre membri, e precisamente due magistrati militari ed un ufficiale presso i tribunali militari, e a cinque membri, e precisamente tre magistrati militari e due ufficiali presso le Corti militari di appello. L'attribuzione di funzioni giudicanti agli ufficiali è affidata ad un criterio di estrazione a sorte, ed è estremamente limitata a soli 2 mesi. È stato previsto, secondo le norme del codice penale militare di pace e di guerra il ricorso per cassazione avverso sentenze emesse dagli organi giudiziari militari.

 

Al fine di garantire autonomia ed indipendenza, in analogia a quanto avviene per la magistratura ordinaria, è stata abolita la dipendenza di tutto il personale della magistratura militare requirente e giudicante dal Procuratore generale militare, stabilendosi solo l'attribuzione del potere di sorveglianza sui magistrati giudicanti al Presidente della Corte militare di appello e quello sui magistrati requirenti in capo al Procuratore generale militare della Repubblica presso la Corte militare di appello. Infine, il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in 58 unità e i magistrati militari fuori ruolo alla data del 28 settembre 2007 sono considerati in soprannumero riassorbibile nello stesso ruolo.